Il Trustee è colui che:
a) amministra i beni secondo le indicazioni del Disponente contenute nell’atto istitutivo del Trust. L’art. 2 della Convenzione de l’Aja specifica che seppur amministrando i beni in Trust, i beni stessi costituiscono un patrimonio distinto e non fanno parte del patrimonio del Trustee;
b) opera con prudenza e diligenza nell’interesse dei Beneficiari e per il perseguimento dello scopo del Trust;
c) tiene conto, nell’esercizio della propria discrezionalità, delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal Disponente, dei Beneficiari, dal Guardiano o da altro organo appositamente istituito nell'atto istitutivo e riguardanti le modalità di gestione del fondo in Trust;
d) è sempre responsabile verso i Beneficiari e rispetto allo scopo del Trust e può essere soggetto di azioni di responsabilità promosse dagli stessi Beneficiari, dai Guardiani o da altri soggetti, pubblici o privati, preposti a vigilare sull’attuazione dei Trust di scopo.
I Beneficiari:
a) possono essere gli eredi naturali del Disponente ma nulla vieta che, nel rispetto dei diritti di legittima, questi possano non coincidere con gli eredi naturali;
b) entreranno in possesso dei beni conferiti in Trust al verificarsi delle condizioni espressamente elencate nell’atto istitutivo;
c) qualora previsto nell’atto, possono, durante la vita del Trust, ricevere erogazioni periodiche dal Trust.
Il Guardiano può essere nominato dal Disponente ed è incaricato di sorvegliare sull’operato del Trustee e di intervenire qualora si accorga che quest’ultimo non stia operando nell’interesse dei Beneficiari o dello scopo del Trust,