La parola “Trust” significa letteralmente fiducia.
L’istituto del Trust, si confronta ed è supportato da una centenaria storia giurisprudenziale, a partire dallo Statute of Uses del 1535. Il Trust è un negozio giuridico unilaterale programmatico, con il quale un soggetto, detto Disponente:
a) delinea un progetto (scopo),
b) stabilisce i tempi del suo realizzo,
c) determina le modalità tramite le quali verrà realizzato,
d) individua i Beneficiari,
e) nomina un soggetto terzo, detto Trustee, al quale viene affidato il compito di realizzarlo mediante l’affidamento di un compendio patrimoniale trasferito al Trust tramite uno o più atti di dotazione (inter vivos o mortis causa) contemporanei o successivi all’atto di istituzione del Trust.
A seguito del conferimenti dei beni in Trust da parte del Disponente, il Trustee diventa a tutti gli effetti il legale proprietario dei beni determinando quale effetto la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni conferiti in Trust costituiscono un patrimonio autonomo e separato sia rispetto al patrimonio del Disponente che al patrimonio del Trustee. Tali beni non possono quindi essere attaccati ne da eventuali creditori del Disponente ne da eventuali creditori del Trustee