Il Trust costituito ed amministrato in Italia con soggetti italiani (cd. Trust interno) persegue generalmente finalità completamente differenti rispetto a quelle ricercate nella proposizione “offshore” dello strumento stesso.
Il Trust interno, in ambito fiscale, è trasparente. Essendo uno strumento costituito ed amministrato in Italia ed a cui viene attribuito un codice fiscale italiano non presenta alcun elemento di ambiguità ovvero di estero vestizione.
Si possono rilevare le seguenti importanti caratteristiche dei Trust interni anche quali elementi di differenziazione rispetto a Trust esteri:
a) la vicinanza, anche fisica, del Trustee al Disponente, alla Sua famiglia ed ai Beneficiari designati. Ciò comporta un continuo rapporto tra il Trustee ed i Beneficiari ed una continua possibile valutazione dell’operato del Trustee che deve sempre rispondere della coerenza della sua attività rispetto alle volontà espresse dal Disponente nell’atto istitutivo,
b) la vicinanza, anche fisica, del Disponente, della Sua famiglia e dei Beneficiari al patrimonio costituito in Trust,
c) la garanzia giurisdizionale per cui eventuali controversie nate nell’ambito del Trust saranno rimesse a giudizio del Tribunale Italiano competente.
Inoltre, alcune peculiarità dello strumento, che attengono la tutela delle volontà del Disponente e del patrimonio in Trust che rendono evidenti le elevate garanzie dello strumento stesso, sono molto importanti e vengono di seguito riassunte:
a) il Trustee ha un rapporto fiduciario costante coi Beneficiari, ai quali deve rispondere, anche quotidianamente, della coerenza del suo operato rispetto alle disposizioni contenute nell’atto istitutivo;
b) a fronte di specifiche esigenze del Disponente, ed esclusivamente qualora ciò sia previsto, il Trustee ha la possibilità di modificare le regole del Trust, di eliminare o aggiungere o modificare i Beneficiari rispetto a quelli indicati dal Disponente;
c) i Beneficiari godono dei diritti sanciti dalla legge regolatrice del Trust e richiamata nell’atto istitutivo. A loro è consentito di verificare costantemente gli atti posti in essere dal Trustee, di valutare la bontà del suo operato fino a sostituirlo, qualora sia giudicata non idonea la condotta del Trustee;
d) è possibile anche prevedere che i Beneficiari possano richiedere unanimemente lo scioglimento del Trust con la conseguente attribuzione dei beni del fondo a se stessi, qualora le loro posizioni siano definite (vested); e) un Guardiano, ma anche un Comitato dei Beneficiari, può essere nominato, con poteri di controllo e di revoca del Trustee ovvero con poteri che attribuiscano diritti di veto o di preventivo consenso su determinate operazioni;
f) il patrimonio in Trust è realmente segregato rispetto al patrimonio del Disponente e rispetto al patrimonio del Trustee e la conservazione dello stesso sarà sempre indipendente dalle vicende del Trustee;
g) nei Trust interni i Beneficiari sono garantiti e protetti in quanto possono in qualsiasi momento ottenere soddisfazione alle proprie pretese, se legittime, dal giudice italiano competente;
h) i vincoli ed il contesto operativo delineato nell’atto istitutivo investono il Trustee di doveri indissolubili che rendono ex lege inefficaci tutti gli atti posti in spregio agli stessi.