Risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022

RedazioneDF RedazioneDF
Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l’anno 2022) all’art. 1, commi 5 e 6 reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
L’art. 11, comma 1, del TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che l’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:
a) fino a

Link originale

Posted in